Art. 2448.
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448, escluso il n. 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.
Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal
. L'emissione e il rimborso di azioni è sospeso, nel caso previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero 5 del codice civile, dalla data di assunzione
1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della
di cui agli artt. 2193, 2448 e 2383, quarto comma, codice civile (quest'ultimo richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2475
Capruzzi 2448
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