Art. 2407.
1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile.
contenute nell'art. 2407 c.c. ed espressamente previste per definire il regime di responsabilità del collegio sindacale. In questo modo viene sancito che
La responsabilità solidale e concorrente dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori ex art. 2407, comma 2, c.c. è soggetta al
. 2407 c.c. (responsabilità), che, se con il primo comma richiede ai sindaci determinati indirizzi, con il secondo comma li responsabilizza e li penalizza
al primo comma dell'art. 2407 c.c. La decisione del collegio deve essere adottata nei modi prescritti dall'art. 2404 c.c. e va esternata idoneamente al
revisione contabile registra due modifiche di rilievo. La prima consiste nel mancato richiamo all'art. 2407 c.c., che differenzia nettamente l'art. 15
letterale dell'art. 2393 alla fattispecie regolata dall'art. 2407 c.c., con riferimento all'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci.
Nell'ambito della responsabilità concorrente dei sindaci ex art. 2407, comma 2, c.c., costoro sono tenuti ad assumere ogni iniziativa necessaria