Art. 2386.
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
collegialità si manifesta incisivamente nell'art. 2386 c.c., che nel disciplinare la sostituzione degli amministratori persegue l'evidente scopo di
e la conservazione del patrimonio. L'articolo amplia il panorama che si intravede al quinto comma dell'art. 2386 c.c., esponendo indicazioni
Il legislatore, come emerge alla lettura del primo comma dell'art. 2386 c.c. ha dettato un insieme di regole che denotano speciali cautele in ordine
cui all'art. 2386, comma 5, c.c
stessa è stata disciplinata (l'art. 2386, comma 4, c.c.) suscita varie e contrastanti interpretazioni.
Il presente contributo, muove dall'art. 2386 comma 5, c.c. e ripercorre gli orientamenti espressi in giurisprudenza e in dottrina in tema di