Art. 2384.
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
sociale secondo che essi riguardino società di capitali - nel qual caso si applicano gli artt. 2384 e 2384 bis c.c. - o società di persone - per le
legge e dallo statuto ai loro poteri rappresentanza, per cui, sebbene l'art. 2384 bis c.c., che prevedeva espressamente questa ipotesi, sia stato abrogato
autorizzativa in discorso costituisca un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, inopponibile ai terzi ex art. 2384, comma 2 c.c.