Art. 2383.
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
di cui agli artt. 2193, 2448 e 2383, quarto comma, codice civile (quest'ultimo richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2475
lett. c) d.lg. n. 5 del 2003. La seconda questione, di natura sostanziale, attiene al concetto di "giusta causa", ai sensi dell'art. 2383 comma 3 c.c
La possibilità di revocare gli amministratori, in qualunque tempo prevista dal terzo comma dell'art. 2383 c.c., deve conciliarsi con le regole della
che lega gli stessi amministratori alla società e costituire giusta causa di revoca ex art. 2383, co. 3, c.c.