Art. 2376.
3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e
entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
, 2376, terzo comma, e 2477, quarto comma, c.c., sollevate in relazione agli artt. 76 e 3 Cost., laddove non prevedono l'applicabilità dell'art. 2409