Art. 2372.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".
7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.
1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del
2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alle quale sia stato conferito
rischio è costituito dalle "classiche" deleghe di voto ex art. 2372 c.c., atteso il sostanziale insuccesso delle altre opzioni in tempo in tempo
delle nuove disposizioni e degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, a partire da Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 2372, che ha sancito