Art. 2366.
data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.
3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene
costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è
costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 2388 c.c., con convocazione dell'assemblea dei soci a norma dell'art. 2366 c.c. ed infine con atto per
L'art. 2366, comma 3, c.c. prevede, per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la facoltà di introdurre