Art. 2355.
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2355, secondo comma, del
. 2355 c.c. prev., con specifico riferimento alle clausole di prelazione, non può affermarsi che le stesse rispondano sempre ad un interesse
efficace dopo la riforma societaria, ai sensi dell'art. 2355 bis c.c.), che preveda l'obbligo di acquisto delle azioni del socio alienante da parte degli
un lato il nuovo articolo 2346 c. c. elenca le diverse vesti che la partecipazione azionaria può assumere; dall'altro, la nuova versione dell'art. 2355