Art. 2315.
", valevole anche per le società in accomandita semplice in virtù del rinvio operato dall'art. 2315 c.c.), decidendo nel senso di ritenere invalida la
opponibilità di cui all'art. 2193, secondo comma, codice civile in relazione agli artt. 2295 n. 1, 2315 e 2316 codice civile.