Art. 2231.
che receda senza giusta causa, pervenendo anche in tal caso, sulla base degli artt. 2231 e 1458 c.c., e degli stessi principi costituzionali, a una
, limitandosi a escludere l'azionabilità del credito (ex artt. 2229 e 2231 c.c.). Seguendo una "ottica comportamentale" in grado di prendere in esame