Art. 2215.
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti.
a norma degli articoli 2215 e 2216.
. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del
Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente 43 si applicano le disposizioni degli articoli 2215
non le hanno tenute in conformità alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile o ne hanno rifiutato l'esibizione.
queste non sono state tenute in conformità alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e del primo comma dell'art. 44 del
I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di
Il dettato normativo del nuovo art. 2215 bis introduce per la prima volta nel sistema di governance il principio di informatizzazione aziendale