Art. 2122.
atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del
1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza
. Le indennità spettanti al lavoratore. L'art. 2122 c.c. prevede la ripartizione delle indennità spettanti al lavoratore in caso di morte, in favore
liberalità nella gestione e nella devoluzione dei suoi beni, così come avvenuto in altri Stati europei. L'art. 2122 c.c. prevedendo la devoluzione