Art. 2104.
1375 c.c. troverà spazio solo nelle aree lasciate scoperte dalla legge (artt. 2104 e 2105 c.c.), dalla contrattazione collettiva e dagli stessi codici
previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e sull'idoneità di tali disposizioni a porre a carico del prestatore di lavoro obbligazioni ulteriori rispetto a