Art. 2053.
completamente: molto spazio viene dedicato all'elemento soggettivo, che non appare compatibile con l'art. 2053 c.c., ormai unanimemente considerato
sollevato dal relativo onere finanziario dall'assicuratore. Dato che l'art. 2053 c.c. non indica espressamente i legittimati all'azione verso il proprietario