Art. 1299.
altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.
Art. 1299.
Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo
, prevista dall'art. 1299 c.c. in materia di obbligazioni solidali. G) Accollo cumulativo esterno e rapporti interni. Il coerede accollante, ove anche
stipulato lo consentono, ma non può agire in regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., né in via surrogatorio legale ex art. 1203, n. 3, c.c., nei
. des Sciences. 1873 p. 1299-1302). egli asseriva «che la nevroglia del midollo spinale è composta di fibre di varia lunghezza, le quali fibre in alcuni
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