Art. 1236.
Art. 1236.
testatore di rimettere il debito, come prevede l'art. 1236 c.c., che integra null'altro se non una vera e propria disposizione testamentaria, giacché
schema procedimentale fissato dall'art. 1236 c.c., in modo da interpretarlo come espressivo di una modalità di stipulazione di un contratto, o, al
artt. 1329 e 1333 c.c.) non riescono ad adattarsi allo specifico procedimento disposto dall'art. 1236 c.c. - c) Le funzioni. Per sostenere la natura
essergli portata a conoscenza (e ciò trova conferma anche nella disciplina della remissione del debito, art. 1236 c.c.), assumendo pertanto natura
, morto a Parigi nel 1236; grazie a una testimonianza di Lalande sappiamo che la sua tomba andò distrutta durante la rivoluzione francese. Questa operetta
Pagina 34