Art. 1207.
Art. 1207.
La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o
gennaio 2006, n. 1207 in tema di risarcimento del danno richiesto dopo il giudicato sull'annullamento dell'atto; Cass. sez. un. civ. 31 gennaio 2006, n