Art. 1113.
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.
Art. 1113.
L'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione è disciplinato dalla norma contenuta nell'art. 1113 c.c. , da leggere in combinato