Art. 1058.
Art. 1058.
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 8 agosto 1977, n. 584; l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.
in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5
giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per
. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
, in corso di sostituzione con la delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058. Il presente articolo si propone quindi di esaminare la tematica dei