concesso da una parte, detta promittente, all'altra parte, detta oblato, verso corrispettivo di un prezzo, denominato premio. Il premio è normalmente
un lato, il promittente non può più agire nei confronti dello stipulante, ma solo contro il nominato e, dall'altro, quest'ultimo è legittimato in via
restituzione dei beni oggetto del contratto di deposito, o delle somme di cui il de cuius era titolare presso la banca promittente; garantire, tramite la
promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. b) II principio dell'affidamento pur non generando l'obbligazione di contrarre il
. civ., e suscettibile, nel caso di mancata prestazione del fatto del terzo promesso, di dar luogo all’insorgenza a carico della promittente di una