all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si
legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la
qualità di legatario.
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione
e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o
proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato
del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio
residenza dell'erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
appare erede o legatario; 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è
Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione
Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché
2. Se l'erede, il coerede o il legatario non è coniuge né parente in linea retta del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui
documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed
1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con la pena pecuniaria da
vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo
2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la
. 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al
attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a
legatario e di esecutore testamentario, e della sua successione.
La sentenza in oggetto afferma l'esistenza dell'interesse del legatario, nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.c., ad accertare l'effettiva consistenza
tradizionale, che considera l'onere un elemento accidentale ed accessorio rispetto all'istituzione d'erede (o di legatario), riconosce, inoltre, che lo
figure diffuse nella prassi testamentaria, quali l'istituzione di erede (o di legatario) sottoposta alla condizione risolutiva della morte senza figli
nonché proponendo la soluzione, sicuramente lecita, consistente nell'apposizione di un onere di costituzione a carico dell'erede o del legatario.
testatore al legatario, senza che occorra l'opera intermediatrice dell'erede.
caso, infatti, il legatario acquista il diritto all'intera prestazione sin dalla morte del testatore, sicché è soltanto la sua esecuzione ad essere
legatario o anche un terzo, purché soggetto determinato o, quanto meno, determinabile. Nell'ambito del legato l'lauto testamentaria non incontra limiti
fattispecie non può trascurare gli istituti giuridici posti a garanzia dell'interesse del legatario di un contratto.
qualità, di erede o legatario, del beneficiario del lascito di usufrutto universale. Il lascito di usufrutto universale pone all'interprete un
legatario ha diritto di godere dei beni attribuitigli per mezzo del testamento. d) II diritto del legatario al possesso dei beni legatigli. Mevia, in
(o ad un legatario) l'obbligo di destinare, ex art. 2645 ter c.c., uno o più beni ereditari a vantaggio di un terzo. In tale ipotesi, la costituzione
espressamente che esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, ammettendo in tal modo che, onerato della disposizione, possa essere
: il legato "di mantenimento" e il legato di rendita perpetua. Quanto al primo, ha ad oggetto la prestazione di fornire al legatario, per tutta la durata
che vuole attribuire al legatario, può, anziché trasmettergliele direttamente, fare obbligo all'erede di trasferirgliele. Altri, invece, concludono per
obbligatorio di durata, in forza del quale l'erede o un legatario devono corrispondere una prestazione periodica, avente a oggetto una somma di
legatario.
l'ereditando possa scegliere a chi fra erede e legatario debba essere trasmessa la situazione giuridica soggettiva di cui era titolare in vita. Secondo
della successione allo stesso donatario o erede o legatario.
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