Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito
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I documenti, il corpo del reato e ogni altra cosa che può servire a convinzione o a discolpa sono presentati, occorrendo, alle parti e ai testimoni
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la facoltà di discolpa.
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indagini si potrebbero introdurre tempestivamente i decisivi accertamenti a discolpa con conseguente risparmio di tempi e di risorse.
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qualora sia in gioco il buono ed efficace esito del rogito; né il pubblico ufficiale, poi, potrebbe invocare a sua discolpa l'applicabilità dell'art. 2236
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