, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato
diritto
matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo
diritto
reni tra soggetti viventi non consanguinei né affettivamente legati. Dopo aver passato in rassegna la legislazione italiana in materia ed il precedente
diritto