Art. 927.
diritto
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
diritto
Art. 927.
diritto
L'articolo esamina le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea della "International Maritime Organization" (IMO) A.927(22), adottata nel
diritto