Art. 2450.
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poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.
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3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2450 del codice civile e
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, presupposto della revoca del liquidatore, vista l'identità dei testi degli artt. 2487, comma 4, c.c. 2450, comma 4, c.c. prev. Si rileva, tra l'altro, che
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consiglio di sorveglianza, nonché di revocarli. Questa eventualità è consentita dall'art. 2450 c.c. anche quando l'ente non abbia partecipazioni azionarie
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