Art. 2384.
diritto
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
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sociale secondo che essi riguardino società di capitali - nel qual caso si applicano gli artt. 2384 e 2384 bis c.c. - o società di persone - per le
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legge e dallo statuto ai loro poteri rappresentanza, per cui, sebbene l'art. 2384 bis c.c., che prevedeva espressamente questa ipotesi, sia stato abrogato
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autorizzativa in discorso costituisca un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, inopponibile ai terzi ex art. 2384, comma 2 c.c.
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