Art. 2354.
diritto
. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
diritto
Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare
diritto
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
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3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio
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responsabilità dei sindaci di una società per azioni; Cass. sez. I civ. 4 febbraio 2005, n. 2354 in tema di costruzione in regime di comunione legale sul suolo
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perché la regola dell'art. 2356 c.c., in caso di omesse indicazioni di cui all'art. 2354, n. 4, c.c., non opera; e volendo far valere nei confronti della
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