Art. 2289.
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, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.
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previste dall'art. 2289, comma 3, c.c.
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legittimità, afferma sussistere la legittimazione passiva di tutti i soci nel giudizio di esclusione ex art. 2289 c.c.; relativamente alle problematiche
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sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2289 e 2290 c.c. in tema di responsabilità del socio (morto, receduto o escluso), rispettivamente nei
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Il contributo esamina la disciplina dettata dall'art. 2289 c.c., soffermandosi in particolare sulle decisioni giurisprudenziali in materia.
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socio uscente ai sensi dell'art. 2289 c.c. e viene risolta in conformità all'orientamento ormai consolidato sull'argomento, offrendo l'occasione per
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