Art. 2285.
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In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del
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al recesso nei gruppi. L'art. 2497 quater prevede infatti tre gruppi di ipotesi (che si sommano a quelle previste dagli artt. 2437, 2473 e 2285 c.c
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l'equiparazione tra lunga durata e durata indeterminata della società, sul presupposto che la norma sulla quale si baserebbe - l'art. 2285 c.c. - è
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