Art. 1664.
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1664 del codice civile.
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corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice
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pubbliche, secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 c.c., senza contravvenire ad una competenza esclusiva, assunta quale direttiva fondamentale
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all'appaltatore, ex art. 1664 c.c., un equo compenso solo in presenza di un fatto naturale tale da rendere notevolmente più difficoltosa la
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geologiche. Nella prima parte la sentenza analizza il rapporto tra la norma generale in materia di eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 c.c. e l'art. 1664
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di sopravvenienze - relativa al mutamento del rischio (artt. 1897 e 1898 c.c.) - è ispirata al principio dell'adeguamento (art. 1664 c.c.) piuttosto
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