Art. 1404.
diritto
transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404
diritto
Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
diritto
1956, n. 1404.
diritto
fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare
diritto
contratto, distinguendola dalla cessione contrattuale ex art. 1404 ss. c.c., alla luce del dibattito dottrinale e dell'evoluzione giurisprudenziale. Egli
diritto
Il Romano Pontefice non può essere giudicato da alcuna autorità umana (can. 1404 CIC). Questo principio è radicato nella tradizione canonica e
diritto