Art. 1203.
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Art. 1203.
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2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta
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degli artt. 2036, terzo comma e 1203, n. 5, c.c. Se si propende per l'assoluta "rigidità" dell'ordito codicistica di cui agli artt. 1201 ss c.c., non
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stipulato lo consentono, ma non può agire in regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., né in via surrogatorio legale ex art. 1203, n. 3, c.c., nei
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