relazione alle promesse del fatto di terzi, la consistenza dello indennizzo dovuto al promissario nel caso di mancata prestazione del fatto promesso
di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
, la riducibilità dell’indennizzo concordato nella pattuizione negoziale considerata.
’indennizzo di cui all’art. 1381 cod. civ. andrebbe ravvisata invalida in radice.