relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, segnatamente lamentando che la corte anzidetta abbia ritenuto di poter escludere l’operatività della
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presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ
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dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto
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di essa ricorrente nell’ipotesi della riscontrata insorgenza delle condizioni suscettibili di farne scattare l’operatività, doveva essere intesa come
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