alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr
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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
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paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
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dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
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pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle
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alienante abbia promesso alla compratrice che le cennate pp. aa. avrebbero rilasciato le autorizzazioni in discorso, così assumendo un’obbligazione
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obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella
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