violazione delle norme in discorso compiuta dal giudice del merito nell’interpretare il negozio oggetto della vertenza non può limitarsi ad indicare le
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alienante abbia promesso alla compratrice che le cennate pp. aa. avrebbero rilasciato le autorizzazioni in discorso, così assumendo un’obbligazione
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presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ
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medesimo correlate alla causale in discorso a mente dell’art. 1384 cod. civ., essendo questa norma, di stretta interpretazione, insuscettibile di
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, che la pattuizione negoziale in discorso, avuto riguardo al relativo tenore letterale e alla portata delle conseguenze negative scaturenti in danno
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