cod. civ., la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
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di indennizzo ex art. 1381 cod. civ. in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del
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verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti pp. aa. per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni
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diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè
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dovuta alla società istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla controparte la somma di L. 450.000.000, con interessi legali
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insuscettibile di produrre effetti il patto contemplante, nei termini illustrati, la possibilità per la controparte di “ritenere” la somma in
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della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato
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controparte avrebbe definitivamente “incamerato” l’importo di L. 1.000.000.000 di cui sub c); facendo presente che, atteso il mancato rilascio della
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