, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.
Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni
Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni
esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le
mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle
conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi
Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci
revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle
le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.
documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da
omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo
di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno
variazioni se non in conseguenza: 1) della morte dell'elettore; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al
sottolineato la trasparente fermezza della quota. Poche variazioni nei titoli di Stato. Il dopo Borsa non ha assunto valore indicativo. Diritti Italgas