(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).
Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato
assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere