(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).
L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la
(Provvigione).
(Misura della provvigione).
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo
dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con
una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto
una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
per sè le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.