Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività