(Distanze nelle costruzioni).
(Distanze per gli alberi).
(Distanze per canali e fossi).
(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
(Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze e a comunione forzosa).
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.
acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che
osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.