Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono
difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
delle clausole difformi apposte dalle parti.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto