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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile.

9587
Regno d'Italia 36 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che

(Iscrizione sui beni del defunto).

figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo

Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei

naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, nè approfittarne. Non possono chiederla nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le

E` soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per

Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota

l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in

loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, eccettuato il caso che

sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede

Conseguentemente: 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono

coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli

defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto

residenza dell'erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 4 occorrenze

(Fallimento dell'imprenditore defunto).

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice

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