(Spese per la coltivazione).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
E` imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia
eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
necessarie per la coltivazione del fondo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al
cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.
disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per
Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore
mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purchè assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi
determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo
bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne
fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchè i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta