(Diritto agli avanzi d'acqua).
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua.
(Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua).
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al
(Privilegi sugli avanzi delle cose).