Art. 844.
Art. 844.
La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell'articolo 702 e degli articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto.
L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, può effettuarsi soltanto negli aeroporti.
vicino aeroporto; 2) parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844; 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero