Art. 345.
Art. 345.
Le disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere
Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di
Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta
nell'articolo 343, nn8 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima