Art. 337.
Art. 337.
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.
Le disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere